Art. 270

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[1](Art. 271, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Tutti gli impiegati del Banco, che godono uno stipendio non superiore alle annue L. 6000, e che abbiano dato prova di lodevole condotta nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio, ad un aumento del 10 per cento commisurato sulla base dello stipendio normale.

[3]Gli aumenti quinquennali sono regolati dalle norme in vigore per gli aumenti sessennali degli impiegati dello Stato.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art270 · fonte su Normattiva