Art. 270

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1]((Gli impiegati del Banco hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio, ad un aumento del 10 per cento commisurato sulla base dello stipendio normale.

[2]Gli aumenti quinquennali sono regolati, anche per quanto riguarda il limite di stipendio, dalle norme in vigore per gli aumenti sessennali degli impiegati dello Stato)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art270 · fonte su Normattiva