Art. 271

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[1](Art. 272, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283».

[2]Le indennita' di missione e di trasferta agli impiegati del Banco incaricati di uffici e di missioni, da compiersi fuori della propria residenza, o traslocati per ragioni di servizio, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato a norma dell'art. 38 dello statuto.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art271 · fonte su Normattiva