Art. 271

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((Le indennita' di missione e di trasferta agli impiegati del Banco incaricati di uffici e di missioni, o traslocati per ragioni di servizio, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, a norma dell'art. 38 dello statuto)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art271 · fonte su Normattiva