Art. 272

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[1](Art. 273, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Gli impiegati del Banco, chiamati quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o allo udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, agli effetti del R. decreto 8 luglio 1878, n. 4459, debbono richiedere ai ricevitori del registro, che sono tenuti a rilasciarlo, un certificato dal quale risulti la somma pagata dallo Stato, a titolo di indennita' di viaggio e di soggiorno, liquidata in base alla tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

[3]Tale certificato e' posto a corredo della tabella delle indennita' dovute in base ai Reali decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446, da prodursi dagli impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art272 · fonte su Normattiva