Art. 272
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Gli impiegati dei Banco, chiamati fuori della propria residenza quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze di cause penali o civili per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alle indennita' di missione e di viaggio.
[2]Nella liquidazione delle dette indennita' e', d'ufficio, fatta detrazione delle somme dovute dallo Stato.
[3]All'uopo il certificato rilasciato del ricevitore del registro e' posto a corredo della richiesta da presentarsi dagli impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva