Art. 272

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[1]((Gli impiegati dei Banco, chiamati fuori della propria residenza quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze di cause penali o civili per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alle indennita' di missione e di viaggio.

[2]Nella liquidazione delle dette indennita' e', d'ufficio, fatta detrazione delle somme dovute dallo Stato.

[3]All'uopo il certificato rilasciato del ricevitore del registro e' posto a corredo della richiesta da presentarsi dagli impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art272 · fonte su Normattiva