Art. 274
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[1](Art. 276, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il collocamento in disponibilita' o in aspettativa ed i relativi assegni; il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione o di indennita' sono regolati dalle norme vigenti per gl'impiegati dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 11 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e del R. decreto 30 novembre 1895, n. 690 per gl'impiegati gia' in funzioni, che si trovino nelle condizioni ivi indicate.
[3]Agli impiegati del Banco sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.
[4]Il Consiglio generale determina annualmente il limite di somma da destinarsi per i collocamenti a riposo, ai termini dell'art. 4 del testo unico sulle pensioni degli impiegati dello Stato, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva