Art. 274
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((Il Consiglio generale determina annualmente il limite di somma da destinarsi per i collocamenti a riposo, ai termini dell'art. 4 del testo unico sulle pensioni degli impiegati dello Stato, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva