Art. 281
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[1](Art. 280, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario e mediante cartelle del Credito fondiario del Banco di Sicilia, calcolate come sopra.
[3]I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva