Art. 281
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[1]((Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di borsa nei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore.
[2]Possono anche essere date mediante deposito di numerario di cartelle di credito fondiario del Banco di Sicilia, calcolate come sopra, e di libretti al portatore della Cassa di risparmio del Banco medesimo.
[3]I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nella Cassa del Banco)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva