Art. 282
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[1](Art. 281, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui e' richiesta.
[3]Il Consiglio d'amministrazione puo' concedere una dilazione non maggiore di due mesi, eccezione fatta per la cauzione da prestarsi dai cassieri, sotto-cassieri, commessi di Cassa e funzionanti commessi di Cassa delle agenzie, pei quali non e' da consentirsi alcuna dilazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva