Art. 282

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[1](( La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui e' richiesta.

[2]Il Consiglio di amministrazione puo' concedere una dilazione non maggiore di due mesi, eccezione fatta per la cauzione da prestarsi dai cassieri capi, cassieri, primi commessi di cassa, commessi di cassa e funzionanti commessi di cassa delle agenzie, per i quali non e' da consentire alcuno dilazione, salvo quanto e' disposto nell'art. 283-bis))).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art282 · fonte su Normattiva