Art. 282
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[1](( La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui e' richiesta.
[2]Il Consiglio di amministrazione puo' concedere una dilazione non maggiore di due mesi, eccezione fatta per la cauzione da prestarsi dai cassieri capi, cassieri, primi commessi di cassa, commessi di cassa e funzionanti commessi di cassa delle agenzie, per i quali non e' da consentire alcuno dilazione, salvo quanto e' disposto nell'art. 283-bis))).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva