Art. 285
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[1](Art. 284, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Lo svincolo della cauzione e' ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, inteso l'ufficio legale, dopo che gli obblighi di ciascun impiegato siano stati appurati, a termini delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascun ufficio, carica o funzione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva