Art. 285
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((Lo svincolo della cauzione e' ordinata dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, inteso l'ufficio legale, dopo che l'adempimento degli obblighi di ciascun impiegato sia stato appurato a termine delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascuna carica o funzione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva