Art. 288

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[1](Art. 287, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La censura puo' essere inflitta:

  • a)per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
  • b)per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
  • c)per contegno non corretto verso l'Amministrazione o verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
  • d)per irregolare condotta.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art288 · fonte su Normattiva