Art. 288
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[1](Art. 287, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La censura puo' essere inflitta:
- a)per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
- b)per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
- c)per contegno non corretto verso l'Amministrazione o verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
- d)per irregolare condotta.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva