Art. 288

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((La censura puo' essere inflitta:

  • a)per negligenza o inesattezza nell'espletamento delle mansioni d'ufficio, per inosservanza dell'orario, assenza non giustificata, trasgressione di norme regolamentari e, in genere, per lieve mancanza in servizio;
  • b)per apprezzamenti tendenti a discreditare l'opera della Amministrazione o dei superiori;
  • c)per contegno non corretto verso colleghi o dipendenti)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art288 · fonte su Normattiva