Art. 288
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((La censura puo' essere inflitta:
- a)per negligenza o inesattezza nell'espletamento delle mansioni d'ufficio, per inosservanza dell'orario, assenza non giustificata, trasgressione di norme regolamentari e, in genere, per lieve mancanza in servizio;
- b)per apprezzamenti tendenti a discreditare l'opera della Amministrazione o dei superiori;
- c)per contegno non corretto verso colleghi o dipendenti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva