Art. 289
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[1](Art. 288, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La sospensione dallo stipendio e' di primo grado sino a 8 giorni; di secondo grado da 9 giorni ad un mese.
[3]La sospensione di primo grado puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura, o per una maggiore gravita' delle cause indicate nel precedente articolo;
- b)per contravvenzione alle incompatibilita' di cui all'art. 40 dello statuto e 268 del presene regolamento;
- e)per inosservanza del segreto negli affari di ufficio;
- d)per lieve insubordinazione.
[4]La sospensione di secondo grado puo' essere inflitta;
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di primo grado, ovvero per una maggiore gravita' delle cause sopra indicate e di quelle di cui nell'articolo precedente;
- b)per grave insubordinazione;
- c)per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta. difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva