Art. 289

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 288, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La sospensione dallo stipendio e' di primo grado sino a 8 giorni; di secondo grado da 9 giorni ad un mese.

[3]La sospensione di primo grado puo' essere inflitta:

  • a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura, o per una maggiore gravita' delle cause indicate nel precedente articolo;
  • b)per contravvenzione alle incompatibilita' di cui all'art. 40 dello statuto e 268 del presene regolamento;
  • e)per inosservanza del segreto negli affari di ufficio;
  • d)per lieve insubordinazione.

[4]La sospensione di secondo grado puo' essere inflitta;

  • a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di primo grado, ovvero per una maggiore gravita' delle cause sopra indicate e di quelle di cui nell'articolo precedente;
  • b)per grave insubordinazione;
  • c)per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta. difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art289 · fonte su Normattiva