Art. 289
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((La sospensione dallo stipendio e' di primo grado sino a 8 giorni, di secondo grado da 9 giorni ad un mese)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva