Art. 290
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 290, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio puo' durare da un mese ed un giorno sino a tre mesi. Essa, oltre la perdita dello stipendio, importa l'esonero dal servizio e fa perdere all'impiegato l'anzianita', per tutto il tempo della sua durata.
[3]Puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di secondo grado dallo stipendio; ovvero per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
- b)per eccitamento alla insubordinazione;
- c)per mancanze e negligenze gravi che arrechino offesa al decoro e danno agli interessi dell'Istituto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva