Art. 290

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[1](Art. 290, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio puo' durare da un mese ed un giorno sino a tre mesi. Essa, oltre la perdita dello stipendio, importa l'esonero dal servizio e fa perdere all'impiegato l'anzianita', per tutto il tempo della sua durata.

[3]Puo' essere inflitta:

  • a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di secondo grado dallo stipendio; ovvero per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
  • b)per eccitamento alla insubordinazione;
  • c)per mancanze e negligenze gravi che arrechino offesa al decoro e danno agli interessi dell'Istituto.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art290 · fonte su Normattiva