Art. 290
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[1]((La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio puo' durare da un mese ed un giorno sino a sei mesi.
[2]Esse, oltre la perdita dello stipendio, importa l'esonero dal servizio e fa perdere all'impiegato l'anzianita' per tutto il tempo della sua durata.
[3]Puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente alla sospensione di secondo grado dallo stipendio;
- b)per le colpe di cui alla lettera a) dell'articolo 288, quando esse arrechino offesa al decoro o danno all'Istituto o a privati;
- c)per grave insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione;
- d)per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta o tolleranza di gravi abusi;
- e)per inosservanza del segreto di ufficio che arrechi danno all'Istituto;
- f)per inadempimento da parte dei direttori dell'obbligo delle verifiche di Cassa e di portafoglio prescritte all'articolo 65 lett. d)-bis, anche se tale inadempimento non arrechi alcun danno all'Istituto;
[4]e, in genere per una maggiore gravita' delle colpe indicate agli articoli precedenti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva