Art. 291
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[1](Art. 291, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Incorrono di diritto nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, a tempo indeterminato, l'impiegato a carico del quale, per mezzo di indagini, verifiche, ispezioni od inchieste, eseguite in via amministrativa o giudiziaria, siano stati accertati fatti gravi che possono condurre all'applicazione delle misure disciplinari di cui agli articoli 294, 295 e 296, e l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o detenuto in carcere per qualsiasi motivo.
[3]Il Consiglio d'amministrazione delibera se, e in quale misura all'impiegato o alla sua famiglia debbasi, in tali casi, corrispondere, a titolo di alimenti, una parte dello stipendio.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva