Art. 291
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[1]((Incorre di diritto alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o detenuto per qualsiasi motivo.
[2]Eguale trattamento sara' fatto all'impiegato al quale, in seguito ad indagini, verifiche, inchieste od ispezioni, eseguite in via amministrativa e giudiziaria, siano addebitati fatti che possano condurre all'applicazione degli articoli 294, 294-a), 295 e 296.
[3]Il Consiglio di amministrazione deliberi se, e in quale misura, all'impiegato o alla sua famiglia debbasi, in tali casi, corrispondere, a titolo di assegno alimentare, una parte dello stipendio.
[4]Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione, se questa non sia connessa ad un procedimento penale a carico dell'impiegato, e il procedimento disciplinare non sia stato definito, l'impiegato ha diritto di percepire un assegno alimentare pari alla meta' dello stipendio)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva