Art. 294

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[1](Art. 295, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore puo' essere inflitta:

  • a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ovvero per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
  • b)per violazione dei doveri d'ufficio;
  • c)per riconosciuta inabilita' alle funzioni inerenti al grado.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art294 · fonte su Normattiva