Art. 294
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[1](Art. 295, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ovvero per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
- b)per violazione dei doveri d'ufficio;
- c)per riconosciuta inabilita' alle funzioni inerenti al grado.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva