Art. 294
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[1]((La retrocessione ad uno degli stipendi inferiori nello stesso grado o ad uno dei gradi inferiori, puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;
- b)per qualunque colpa, anche non contemplata negli articoli precedenti, che arrechi danno all'Istituto, e dimostri, comunque, nell'impiegato, deficienza del senso della propria responsabilita';
- c)per insubordinazione accompagnata da minaccie o commessa pubblicamente offesa al principio di disciplina e di autorita';
- d)per violazione dei doveri di ufficio;
[2]e, in genere, per una maggiore gravita' delle colpe indicate negli articoli precedenti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva