Art. 295
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[1](Art. 296, approvato con R. D. 16 ottobre 1919, n. 1283).
[2]La dispensa dal servizio e' inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente retrocessione di grado, o per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
- b)per qualsiasi partecipazione ad utili, con o senza danno dell'Istituto, in affari per ragioni di ufficio trattati o sollecitati dall'impiegato;
- c)per riconosciuta inabilita' al servizio.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva