Art. 295

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[1]((La revocazione dall'impiego puo' essere inflitta:

  • a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a retrocessione di grado;
  • b)per qualsiasi lucro illecito, con o senza danno dell'Istituto in affari per ragioni di ufficio trattati o sollecitati dall'impiegato;
  • c)per grave pregiudizio dolosamente arrecato agli interessi dell'Istituto;
  • d)per mancanza contro l'onore e per qualsiasi fatto che dimostri difetto di senso morale;

[2]e, in genere per una maggiore gravita' delle colpe indicate negli articoli precedenti)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art295 · fonte su Normattiva