Art. 295
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[1]((La revocazione dall'impiego puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a retrocessione di grado;
- b)per qualsiasi lucro illecito, con o senza danno dell'Istituto in affari per ragioni di ufficio trattati o sollecitati dall'impiegato;
- c)per grave pregiudizio dolosamente arrecato agli interessi dell'Istituto;
- d)per mancanza contro l'onore e per qualsiasi fatto che dimostri difetto di senso morale;
[2]e, in genere per una maggiore gravita' delle colpe indicate negli articoli precedenti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva