Art. 298
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[1](Art. 298, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore, la dispensa dal servizio e la destituzione sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva