Art. 298
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
((La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e' inflitta dal direttore generale. La retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore, la dispensa dal servizio e la destituzione sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva