Art. 298

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((La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e' inflitta dal direttore generale. La retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore, la dispensa dal servizio e la destituzione sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art298 · fonte su Normattiva