Art. 300

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[1](Art. 300, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]Non si applica a carico dell'impiegato una delle misure disciplinari di cui sopra, senza che prima gli siano contestati per iscritto gli addebiti mossigli e senza che egli sia stato invitato a presentare, entro un termine perentorio, che non potra' essere superiore ad un mese, le sue deduzioni di giustificazione o difesa.

[3]Nei casi di retrocessione, di dispensa dal sevizio e di destituzione, il Consiglio delega tre dei suoi membri per istruire intorno ai fatti che hanno dato luogo alla proposta relativa, e delibera in una seduta successiva, udita la relazione dei tre delegati e tenute presenti le deduzioni di giustificazione o difesa dell'impiegato.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art300 · fonte su Normattiva