Art. 300
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[1]((All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare e' data comunicazione per iscritto dei fatti che gli sono addebitati con invito a presentare pure per iscritto, le proprie giustificazioni nel termine prefissogli in ogni caso non maggiore di un mese.
[2]Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente le sue ragioni.
[3]Allorche' si tratti di colpa punibile con la censura le contestazioni e le giustificazioni sono fatte verbalmente.
[4]In ogni caso gli impiegati hanno diritto di fare inserire nello stato di servizio un richiamo delle proprie giustificazioni)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva