Art. 300

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare e' data comunicazione per iscritto dei fatti che gli sono addebitati con invito a presentare pure per iscritto, le proprie giustificazioni nel termine prefissogli in ogni caso non maggiore di un mese.

[2]Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente le sue ragioni.

[3]Allorche' si tratti di colpa punibile con la censura le contestazioni e le giustificazioni sono fatte verbalmente.

[4]In ogni caso gli impiegati hanno diritto di fare inserire nello stato di servizio un richiamo delle proprie giustificazioni)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art300 · fonte su Normattiva