Art. 36
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[1](Art. 36, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Il Segretariato generale, oltre al gabinetto del direttore generale, che e' alla immediata dipendenza del direttore generale stesso, comprende i seguenti riparti:
[3]1° affari del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;
[4]2° affari generali;
[5]3° affari di personale.
[6]A ciascuno dei detti riparti e' preposto un segretario ed uno o piu' impiegati che lo coadiuvano.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva