Art. 36
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[1]((Il Segretariato generale, oltre al gabinetto del direttore generale, che e' alla immediata dipendenza del direttore generale stesso, comprende i seguenti riparti:
[2]1. Affari del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
[3]2. Affari generali.
[4]3. Affari di personale.
[5]A ciascuno dei detti riparti e' preposto un capo di ufficio ed uno e piu' impiegati che lo coadiuvano)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva