Art. 39
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[1]((Nelle ispezioni generali alle sedi e succursali dell'Istituto il funzionario incaricato di tali ispezioni deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che esse compiono, deve accertare la regolarita' di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi e riferire della condotta degli impiegati, a norma delle speciali istruzioni di servizio.
[2]Presentando al capo della sede o succursale la lettera che gli da' l'incarico dell'ispezione, il funzionario rimane investito di ogni facolta' necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.
[3]Il funzionario deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto dell'ispezione. Tale rapporto sara' sollecitamente comunicato all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto ed al Consiglio d'amministrazione)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva