Art. 39
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[1]((Il funzionario incaricato delle ispezioni generali agli stabilimenti deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiano, deve accertare la regolarita' di tutte le operazioni e l'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie, regolamentari e di servizio e deve informarsi e riferire della condotta degli impiegati.
[2]Presentando al capo dello stabilimento la lettera d'incarico, il funzionario rimane investito di ogni facolta' necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva