Art. 41

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[1](Art. 41, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]L'ispettore in missione deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale risulta dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dei registri.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art41 · fonte su Normattiva