Art. 41
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il funzionario predetto deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale risulta dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dei registri)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva