Art. 44
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[1](Art. 44, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il ragioniere generale, che ne e' il capo, esercita il riscontro contabile su tutte le aziende dell'Istituto, e ne e' responsabile; invigila sulle ragionerie delle sedi e succursali e degli altri uffici speciali, per tutto cio' che si attiene al servizio di contabilita' e per l'esatto adempimento di tutte le norme e' disposizioni contabili, adottate dietro sua proposta.
[3]Suggerisce (in base ai risultati contabili) i provvedimenti opportuni in ordine alle operazioni bancarie ed al loro sviluppo.
[4]Firma le situazioni generali dell'Istituto e le lettere di accreditamento al cassiere e compila i bilanci annuali e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti, di cui all'art. 32.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva