Art. 44
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[1]((A capo della ragioneria generale e' un direttore, il quale prende il titolo di ragioniere generale ed esercita il riscontro contabile su tutta l'azienda bancaria, e ne e' responsabile.
[2]Egli:
- a)ha l'obbligo di vigilare sulle ragionerie degli stabilimenti nonche' sulla cassa sociale, sul magazzino carte e valori e sul tesoro centrale, per tutto cio' che attiene alle scritture contabili e per l'esatto adempimento delle norme e delle disposizioni che le riguardano;
- b)deve sorvegliare a che i competenti uffici della Direzione generale (azienda bancaria) e degli stabilimenti compiano nei termini e con le norme stabilite nelle istruzioni di servizio, i lavori di bilancio e di dimostrazione dei conti delle rispettive situazioni, verificandone sotto ogni aspetto i risultati in base agli elementi di cui l'ufficio dispone, segnalando al direttore generale, provvedimenti del caso, gli eventuali criteri di scrittura ed ogni altra irregolarita' rilevata;
- c)segnala in base alle risultanze della scrittura i fattori che influiscono sulla circolazione dell'Istituto;
- d)propone le modifiche che crede opportune al sistema delle scritture e dei controlli contabili della Direzione generale e degli stabilimenti;
- e)firma situazioni generali dell'Istituto, e compila i bilanci annuali e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti di cui all'art. 32, lett. p) e q))).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva