Art. 48
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[1](Art. 48, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il servizio della cassa speciale per i biglietti del Banco e' regolato in conformita' del Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernono.
[3]Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio di amministrazione, stabiliscono come e da chi debba esser fatto l'esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva