Art. 48
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[1]((Il servizio della Cassa speciale per i biglietti del Banco e' regolato in conformita' del R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernono.
[2]Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio di amministrazione, stabiliscono come e da chi debba essere fatto lo esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.
[3]Un funzionario della Direzione generale tiene per delega del direttore generale una delle tre chiavi della Cassa speciale e delle Casse interne coi relativi duplicati.
[4]Egli, rispetto all'ufficio, ha gli stessi obblighi che incombono ai direttori degli stabilimenti in rapporto agli uffici di Cassa)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva