Art. 56
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[1](Art. 55, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1903, n. 615).
[2]Il direttore generale, per la Direzione generale, ed i direttori locali, per la rispettiva sede o succursale, nei limiti e con le norme all'uopo stabilite, dispongono le anticipazioni ed i pagamenti finali delle spese giudiziarie e provvedono per le spese e gli onorari ai notai, tenute presenti per tali onorari le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva