Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il direttore generale, per la Direzione generale, e i direttori locali, per i rispettivi stabilimenti, nei limiti e colle norme all'uopo stabilite, dispongono le anticipazioni e i pagamenti finali delle spese giudiziarie, e provvedono per le spese e gli onorari ai notai)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva