Art. 64
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[1](Art. 64, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Tanto alle sedi e succursali, quanto alle agenzie, sopra deliberazioni del Consiglio di amministrazione, possono essere aggiunti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello statuto e del presente regolamento.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva