Art. 64
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((Tanto presso le sedi, succursali e filiali, quanto presso le agenzie, possono essere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, istituiti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello statuto e del regolamento)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva