Art. 69
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[1](Art. 69, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Nelle sedi e nelle succursali un segretario, alla immediata dipendenza del direttore:
- a)comunica e trasmetto a tutti gli altri uffici della sede o della succursale le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;
- b)fa trascrivere le ordinanze, che controfirma, ed ogni altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisca il direttore;
- c)provvede alla redazione della corrispondenza d'ordine amministrativo;
- d)custodisce i suggelli d'ufficio;
- e)interviene, redigendo i relativi verbali, nelle verifiche che compiono il direttore e gli ispettori e nelle spedizioni e ricezioni di fondi;
- f)istruisce le pratiche riguardanti il pagamento condizionato di titoli apodissari, a norma degli articoli 152 e seguenti, e dei titoli apodissari e vaglia cambiari dispersi o distrutti, giusta gli articoli 169 e seguenti;
- g)provvede alla costituzione dei depositi cauzionali degli impiegati, pei quali redige l'atto di pegno
- h)tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalita' e tutte le altre indicazioni riferibili al personale;
- i)tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;
- l)compie ogni altro incarico, affidatogli dal direttore, e, per delegazione di questo, firma i vaglia cambiari;
- m)assume la reggenza temporanea della sede ai termini dell'art. 62.
[3]In caso di assenza, il segretario e' sostituito da un impiegato scelto dal direttore, d'accordo con la Direzione generale, fra gli impiegati della sede o della succursale, escluso il cassiere.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva