Art. 69

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1]((Nelle sedi e nelle succursali e' preposto all'ufficio di segreteria un capo di ufficio, il quale, alla immediata dipendenza del direttore:

  • a)comunica e trasmette a tutti gli altri uffici della sede o della succursale le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;
  • b)fa trascrivere le ordinanze, che controfirma, ed ogni altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisca il direttore;
  • c)provvede alla redazione della corrispondenza d'ordine amministrativo;
  • d)custodisce i suggelli d'ufficio;
  • e)interviene, redigendo i relativi verbali, nelle verifiche che si compiono e nelle spedizioni e ricezioni di fondi;
  • f)istruisce le pratiche riguardanti il pagamento condizionato di titoli apodissari, a norma degli articoli 152 e seguenti, e dei titoli apodissari e vaglia cambiari dispersi o distrutti, giusta gli articoli 169 e seguenti;
  • g)provvede alla costituzione dei depositi cauzionali degli impiegati, pei quali redige l'atto di pegno;
  • h)tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalita' e tutte le altre indicazioni riferibili al personale;
  • i)tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;
  • l)compie ogni altro incarico, affidatogli dal direttore, e, per delegazione di questo, firma i vaglia cambiari.

[2]In caso di assenza del titolare assume le funzioni di capo di ufficio un impiegato scelto dal direttore, d'accordo con la Direzione generale, fra gli impiegati della sede o della succursale, escluso il cassiere)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art69 · fonte su Normattiva