Art. 69
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[1]((Nelle sedi e nelle succursali e' preposto all'ufficio di segreteria un capo di ufficio, il quale, alla immediata dipendenza del direttore:
- a)comunica e trasmette a tutti gli altri uffici della sede o della succursale le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;
- b)fa trascrivere le ordinanze, che controfirma, ed ogni altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisca il direttore;
- c)provvede alla redazione della corrispondenza d'ordine amministrativo;
- d)custodisce i suggelli d'ufficio;
- e)interviene, redigendo i relativi verbali, nelle verifiche che si compiono e nelle spedizioni e ricezioni di fondi;
- f)istruisce le pratiche riguardanti il pagamento condizionato di titoli apodissari, a norma degli articoli 152 e seguenti, e dei titoli apodissari e vaglia cambiari dispersi o distrutti, giusta gli articoli 169 e seguenti;
- g)provvede alla costituzione dei depositi cauzionali degli impiegati, pei quali redige l'atto di pegno;
- h)tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalita' e tutte le altre indicazioni riferibili al personale;
- i)tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;
- l)compie ogni altro incarico, affidatogli dal direttore, e, per delegazione di questo, firma i vaglia cambiari.
[2]In caso di assenza del titolare assume le funzioni di capo di ufficio un impiegato scelto dal direttore, d'accordo con la Direzione generale, fra gli impiegati della sede o della succursale, escluso il cassiere)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva