Art. 72
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[1](Art. 72, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]A capo dell'ufficio di cassa e' posto un cassiere, che ha alla propria dipendenza immediata uno o piu' sottecassieri e commessi di cassa, i quali compiono le rispettive funzioni in conformita' alle speciali istruzioni di servizio.
[3]Egli:
- a)tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati;
- b)e' materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria quanto di quella dei sottocassieri o dei commessi di cassa, quali cio' non (istante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere di qualsiasi loro frode od errore;
- c)e' inoltre responsabile materialmente e solidalmente coi commessi di cassa quando affidi ad uno di essi pagamenti o incassi, da eseguirsi fuori dell'ufficio di cassa, per somma eccedente lire venticinquemila, senza curare che il commesso di cassa all'uopo incaricato sia accompagnato da altro commesso di cassa o, in mancanza, da altra persona designata dal direttore;
- d)e' tenuto a designare, all'atto della sua immissione in funzioni o quando il sostituto cessi dalle sue funzioni, e con l'approvazione del direttore, il uomo di un impiegato della sede o succursale che accetti di sostituirlo, sempre sotto la sua responsabilita', nei casi di assenza o d'impedimento.
[4]Qualora la designazione non s.a fatta, provvedera' ad essa il direttore con ordinanza motivata e sempre sotto la responsabilita' materiale del cassiere.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva