Art. 72
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[1]((All'Ufficio di cassa e' preposto un cassiere capo il quale e' tenuto a compiere le operazioni col pubblico agli sportelli dell'Ufficio e puo' essere coadiuvato da cassieri, da primi commessi e da commessi di cassa nel numero ritenuto necessario dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio.
[2]In ogni caso il cassiere capo regola nei rapporti interni ed esterni il servizio, e ne risponde.
[3]I cassieri, i primi commessi e i commessi di Cassa, alla immediata dipendenza del cassiere capo, sono addetti a quella parte del servizio che egli assegna a ciascuno, osservate le norme dal presente segolamento, le istruzioni di servizio, e le disposizioni della Direzione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva