Art. 72

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((All'Ufficio di cassa e' preposto un cassiere capo il quale e' tenuto a compiere le operazioni col pubblico agli sportelli dell'Ufficio e puo' essere coadiuvato da cassieri, da primi commessi e da commessi di cassa nel numero ritenuto necessario dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio.

[2]In ogni caso il cassiere capo regola nei rapporti interni ed esterni il servizio, e ne risponde.

[3]I cassieri, i primi commessi e i commessi di Cassa, alla immediata dipendenza del cassiere capo, sono addetti a quella parte del servizio che egli assegna a ciascuno, osservate le norme dal presente segolamento, le istruzioni di servizio, e le disposizioni della Direzione)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art72 · fonte su Normattiva