Art. 73
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[1](Art. 73, Reg. gen. approvato con R. D, 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Di ciascuna immissione ed estrazione si prende nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso tesoro.
[3]Ogni operazione notata in questo registro deva essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere, i quali debbono pure apporre le loro firme sul verbale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva