Art. 73
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[1]((Di ciascuna immissione ed estrazione si prende nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso tesoro.
[2]Ogni operazione notata in questo registro deve essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere, e dal capo dell'ufficio di ragioneria, i quali debbono pure apporre le loro firme sul verbale)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva